Assegno di maternità nazionale
L'assegno viene erogato sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE) alle donne cittadine italiane o comunitarie o extra-comunitarie in possesso della carta di soggiorno, che non beneficino di alcuna indennità di maternità per l'astensione obbligatoria dal lavoro e che non abbiano ottenuto dall'INPS l'assegno di maternità dello Stato di cui alla Legge 488/1999 art. 49.
A conclusione dell'istruttoria, di competenza del Comune, l'INPS provvede direttamente all'erogazione del beneficio spettante alla richiedente.
Normativa di riferimento: D. Lgs. 26/03/2001 n. 151 art. 74; (L. 21/12/1998 n. 448 art. 66).
Requisiti: residenza nel Comune; richiedente residente in Italia alla nascita del figlio; residenza in Italia del bambino; per i cittadini extracomunitari: possesso della carta di soggiorno da parte della richiedente e del bambino ; possesso attestazione ISEE in corso di validità.
Documenti da presentare: modulo di domanda ( in allegato ); fotocopia del documento di identità; attestazione ISEE in corso di validità; per i cittadini extra-comunitari: fotocopia della carta di soggiorno della richiedente e del bambino.
Termini per la presentazione: entro sei mesi dalla data di nascita del bambino.
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Referente:Claudia Brandolisio
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