Le parole "protezione civile" indicano tutte le attività e le strutture predisposte dallo Stato al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.
L'Italia ha organizzato la protezione civile come "Servizio nazionale", affinchè tutte le forze in campo dello Stato collaborino insieme in modo da combinare in modo ottimale ogni competenza e professionalità disponibili.
Il Dipartimento della Protezione Civile, dunque, nell'ambito del Servizio Nazionale della Protezione civile, ha compiti di promozione e coordinamento dell'intero sistema; di regia nella costruzione e nella gestione delle reti informative indispensabili per la previsione, prevenzione, valutazione e mitigazione dei rischi; di intervento diretto in caso di calamità di rilevanza nazionale; di definizione di procedure di intervento ed azione comuni a tutto il sistema; di orientamento della legislazione relativa alla prevenzione dei rischi; di sostegno alle strutture periferiche del sistema, specie le più deboli e meno dotate di risorse proprie; di promozione e sostegno alle attività di formazione e alla crescita dell'associazionismo di protezione civile; di informazione dell'opinione pubblica e di promozione della cultura della protezione civile specie nei confronti delle giovani generazioni; di produzione e gestione delle normative eccezionali e derogatorie - le ordinanze – indispensabili per accelerare gli interventi di emergenza e far fronte alle calamità, al fine di ridurre al minimo il danno alle persone e alle cose. L'ultima modifica all'organizzazione interna del Dipartimento della Protezione Civile è intervenuta con il DPCM 31 luglio 2008.
Attività:
azioni di previsione: sono azioni a contenuto prevalentemente scientifico, in quanto dirette allo studio ed alla individuazione delle cause degli eventi calamitosi ed alla determinazione dei rischi incidenti su un determinato territorio, anche in relazione alla probabilità del loro verificarsi in un arco temporale determinato;
azioni di prevenzione: sono azioni che, partendo dalle conoscenze acquisite a seguito delle azioni di previsione, consistono nelle attività tecniche finalizzate ad evitare o ridurre il prodursi di danni a seguito degli eventi calamitosi;
azioni di soccorso: sono azioni volte a garantire alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi ogni forma di prima assistenza, nonché a contenere l’impatto e gli effetti degli eventi stessi;
azioni di superamento dell’emergenza: sono azioni volte al ripristino delle situazioni di normalità nel post-evento, ossia interventi diretti a consentire, nel più breve tempo possibile, la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni. Fanno parte di questa tipologia di azioni, a titolo esemplificativo, gli interventi tecnici di messa in sicurezza del territorio e le attività volte all’assegnazione di contributi a privati ed imprese a titolo di ristoro dei danni.