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  3. Lavori Socialmente Utili (LSU e LPU)

Lavori Socialmete Utili e di Pubblica Utilità

Cosa sono i lavori socialmente utili

Il Decreto Legislativo 1 dicembre 1997 n.468 definisce " Lavori socialmente utili" le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva.

 

I lavori socialmente utili si distinguono in:

  1. Lavori di pubblica utilità mirati alle creazione di posti di lavoro in particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di 12 mesi, prorogabili al massimo per altri due periodi di 6 mesi.
  2. Lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi, della durata di 12 mesi .
  3. Lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, della durata di 6 mesi, prorogabili al massimo per un periodo di 6 mesi, con priorità per i soggetti titolari di trattamenti previdenziali.
  4. Prestazioni di attività socialmente utili da parte di lavoratori iscritti alle liste di mobilità, o percettori di altro trattamento speciale di disoccupazione o che godono di altro trattamento straordinario di integrazione salariale a zero ore.

In quali settori si possono avere lavori socialmente utili

I progetti di lavori socialmente utili possono essere attivati soltanto in alcuni specifici settori:

  1. cura ed assistenza all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani; riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, di portatori di handicap e di detenuti; interventi mirati nei confronti di soggetti in condizione di particolare disagio e emarginazione sociale;
  2. raccolta differenziata, gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi pubblici e di lavoro, tutela della aree protette e dei parchi naturali, bonifica della aree industriali dismesse e interventi di bonifica dell'amianto;
  3. miglioramento della rete idrica, tutela degli assetti idrogeologici e incentivazione dell'agricoltura biologica, realizzazione della opere necessarie allo sviluppo ed alla modernizzazione dell'agricoltura anche nelle zone montane, della silvicoltura, dell'acquacoltura e dell'agriturismo;
  4. piani di recupero, conservazione e riqualificazione, ivi compresa la messa in sicurezza degli edifici a rischio, di aree urbane, quartieri di città e centri minori, in particolare di montagna; adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti; interventi di recupero e valorizzazione del patrimonio culturale; iniziative dirette al miglioramento delle condizioni per lo sviluppo del turismo.

I progetti devono essere preparati nell'ottica di realizzare attività stabili nel tempo e devono quindi essere preparati con un vero e proprio piano d'impresa, relativo alle attività d'impresa che alle fine del progetto si vogliono promuovere.

Chi puo' realizzare i progetti per i lavori socialmente utili

I progetti possono essere promossi da amministrazioni pubbliche, da enti pubblici economici, da società a totale o prevalente partecipazione pubblica, dalle cooperative che gestiscono servizi socio sanitari e educativi (cooperative sociali di tipo A) e dalle cooperative sociale aventi come scopo lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (cooperative sociali di tipo B). Possono presentare i progetti le cooperative sociali e loro consorzi che svolgono attività da almeno due anni, che non abbiano operato riduzioni di personale negli ultimi dodici mesi e, se hanno già partecipato ad altri progetti L.S.U., che abbiano assorbito come soci o come dipendenti almeno il 50% dei lavoratori impegnati nel precedente progetto per L.S.U. (art.3 del D.Lgs.468/97).

 Chi sono i lavoratori utilizzabili nei lavori socialmente utili

L'art.4 del D.Lgs468/97 individua i soggetti utilizzabili nei lavori socialmente utili. Tali soggetti sono: 

  1. lavoratori in cerca di prima occupazione o disoccupati iscritti da più di 2 anni nelle liste del collocamento;
  2. lavoratori iscritti nelle liste di mobilità non percettori dell'indennità di mobilità o di altro trattamento speciale di disoccupazione;
  3. lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e percettori dell'indennità di mobilità o di altri trattamento speciale di disoccupazione;
  4. lavoratori che godono del trattamento straordinario di integrazione salariale sospesi a zero ore;
  5. gruppi di lavoratori espressamente individuati in accordi per la gestione di esuberi nel contesto di crisi aziendali, di settore e di area;
  6. categorie di lavoratori individuate, anche per specifiche aree territoriali, mediante delibera della Commissione Regionale per l'impiego, anche ai sensi dell'articolo 25, comma 5, lettera c), della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  7. persone detenute per le quali sia prevista l'ammissione al lavoro esterno come modalità del programma di trattamento .

I progetti devono essere presentati alle Commissione Regionale per l'impiego competenti le quali l'autorizzazione si presume data.

Per l'assegnazione dei lavoratori alle attività progettate occorre tener conto della corrispondenza tra la qualifica di appartenenza e le professionalità richieste e del principio delle pari opportunità.

 

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